Nel ddl di legge sul nucleare approvato al Senato vi è una novità rispetto al testo precedentemente licenziato dalla Camera di una gravità inaudita: nel nuovo articolo 25 “Il Governo e` delegato ad adottare, oltre la disciplina, della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare (incostituzionale),anche quella di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare”.
Nucleare: le scelte profondamente condannate e contestate dell’Iran sono il riferimento del Governo Berlusconi.
Con la legge, approvata dalla Camera e promulgata dal Presidente Napolitano, l’Italia realizzerebbe impianti di arricchimento dell’Uranio e cioè combustibile nucleare impiegabile funzionalmente anche per la costruzione di bombe nucleari.
E’ esattamente quello che sta facendo l’Iran: l’Italia nei fatti disattenderebbe il TNP (Trattato di Non Proliferazione, sottoscritto il 1-7-1968 ed entrato in vigore il 5-3-1970, che “proibisce agli stati firmatari che non disponessero di armamenti nucleari (stati non-nucleari), di ricevere o fabbricare tali armamenti o di procurarsi tecnologie e materiale utilizzabile per la costruzione di armamenti nucleari”
Naturalmente anche l’uranio impoverito, tristemente noto, troverebbe il suo impiego militare o nella migliore delle ipotesi nel “civile impiego negli aerei”.
Siamo alla follia pura!! La follia di una scelta che appare chiaro nel nuovo testo: l’uso ed il governo totalmente militare del nucleare.
Il ddl, oltre ad essere ora anche in contrasto con il TNP, resta chiaramente incostituzionale per il punto f) sempre dell’articolo 25 “ determinazione delle modalita` di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione” . L’articolo 117 della Costituzione è chiarissimo “sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanti sforzi si possano fare non si riesce minimamente a capire il richiamo all’articolo 120 della Costituzione che è tutta altra cosa: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”.
Siamo certi che nella discussione alla Camera della legge e, se dovesse essere approvata nella verifica di costituzionalità e di rispetto degli impegni internazionale dell’Italia da parte del Presidente della Repubblica, saranno a decidere tali fondamentali questioni.
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